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(ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati   17. OBBLIGO DI ASSISTENZA L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al
        sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito   turista secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a
        della sostituzione; d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute   proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono
        per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il   esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali),
        cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo   quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa
        nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori modalità   dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso
        e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.  fortuito o di forza maggiore.

        13. OBBLIGHI DEI TURISTI Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione   18. RECLAMI E DENUNCE Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contes-
        del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere gen-  tata dal turista durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di rec-
        erale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla   lamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano
        documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti   tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso
        informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi   ai sensi dell’art. 1227 c.c. Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo
        canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della   mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca
        partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani   la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre
        le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.  dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
        it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del
        viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno   19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espres-
        o più consumatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. I consumatori   samente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della
        dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento   prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative
        della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vacci-  contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da
        nazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati   vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assisten-
        dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero   za che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza mag-
        eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei   giore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle
        Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare,   Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.
        il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le informazioni
        ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le   20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI Ai sensi e con gli
        destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. I consumatori dovranno inoltre   effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - a catalogo, sul
        attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche   proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte .
        in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’orga-  In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti
        nizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al   che tale adesione comporta.
        pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organiz-
        zatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi   21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.). Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela
        sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio Il turista è tenuto a fornire   dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di
        all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per   insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatore: a) rimborso del
        l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno   prezzo versato; b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’im-
        ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il   mediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in
        turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le parti-  occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità
        colari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del   di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
        viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il turista è sempre tenuto ad informare   23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine
        l’Intermediario e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidan-  di decadenza. L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella
        za, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed a specificare esplicitamente la richiesta di   misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio
        relativi servizi personalizzati.                      di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al
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        14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere
        viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e   ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURIS-
        formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza   TICI A) DISPOSIZIONI NORMATIVE I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di
        di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche   trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico,
        membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in   non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di
        catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere   pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6;
        una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.  artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferi-
                                                              scono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite
        15. REGIME DI RESPONSABILITÀ L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a mo-  alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a
        tivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che   terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista
        le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno   i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servi-zio e non può
        che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente   in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio. B) CONDIZIONI DI CONTRATTO A
        assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo   tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto
        a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni   di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13;
        previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso   art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei
        organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o   relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole
        risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto tur-  relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa
        istico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio,   con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici
        ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermedi-  (venditore, soggiorno ecc.).
        ario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia,
        salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.

        16. LIMITI DEL RISARCIMENTO I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e
        relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti
        stabiliti , dalla C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che
        formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.
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